Formazione

In questa sezione troverai le risposte alle domande più frequenti relative ai percorsi di formazione. L’obiettivo è offrirti tutte le informazioni utili per comprendere modalità, requisiti, iscrizioni e opportunità.

FAQ – Educazione Continua in Medicina (ECM), Co.Ge.A.P.S.

1. Che cos’è l’ECM?

L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il sistema nazionale di formazione continua obbligatoria per tutti i professionisti sanitari. Ha lo scopo di aggiornare costantemente le conoscenze, abilità e competenze professionali nel tempo, per garantire qualità delle cure e sicurezza nelle prestazioni sanitarie.


2. Chi è soggetto all’obbligo formativo ECM?

Sono obbligati tutti i soggetti appartenenti a una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L’obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine o al conseguimento del titolo abilitante (se successivo)


3. Quanti crediti ECM devo acquisire?

Nel triennio formativo il fabbisogno formativo è di 150 crediti ECM, di cui almeno il 40% in qualità di discente in eventi accreditati (provider accreditati). È possibile tuttavia beneficiare di riduzioni e bonus derivanti da specifiche situazioni (esoneri, esenzioni, costruzione di dossier formativi). Ad esempio l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio precedente comporta una riduzione di 20 crediti ECM e la creazione di un dossier formativo individuale consente la riduzione di 40 crediti ECM


4. Come posso verificare i miei crediti ECM?

La gestione e certificazione dei crediti è affidata al Co.Ge.A.P.S.. Tramite il portale dedicato puoi accedere al tuo profilo ECM, consultare i crediti maturati e il debito formativo.


5. Cosa succede se non raggiungo i crediti ECM previsti?

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può comportare sanzioni disciplinari, incluse, in casi gravi, la sospensione dall’esercizio professionale.


6. Cos’è la formazione individuale?
La formazione individuale comprende attività di aggiornamento non erogate da provider accreditati (es. autoformazione, pubblicazioni scientifiche, attività formative all’estero secondo criteri specifici). Una parte può essere riconosciuta a fini ECM secondo le regole del Manuale di formazione continua vigente
La formazione individuale comprende:
• autoformazione;
• tutoraggio individuale;
• attività di ricerca scientifica;
• pubblicazioni scientifiche;
• attività formative svolte all’estero;
• partecipazione a commissioni tecniche o gruppi di lavoro.


7. Che cosa è il Manuale sulla Formazione Continua?
Il Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario è il testo normativo che descrive i criteri, le modalità di attribuzione dei crediti, le tipologie formative riconosciute e le regole per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Viene aggiornato periodicamente.


8. Cosa succede ai crediti ECM non utilizzati nel triennio?
È prevista la possibilità di spostare i crediti ECM acquisiti per colmare debiti formativi dei trienni precedenti entro termini stabiliti da specifiche delibere della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFM)


9. Qual è il ruolo del Co.Ge.A.P.S.?
Il Consorzio Co.Ge.A.P.S. è l’organismo nazionale che gestisce l’anagrafe dei crediti ECM, raccoglie i dati formativi trasmessi dai provider e permette ai professionisti di monitorare la propria posizione ECM.


10. I crediti ottenuti all’estero sono riconosciuti?
I crediti formativi ottenuti all’estero possono essere riconosciuti nel sistema nazionale secondo specifiche regole del Manuale (es. paesi inseriti nella Lista Enti Esteri di Formazione – LEEF e criteri di attribuzione).


11. Esistono esenzioni od agevolazioni?
La normativa prevede specifiche ipotesi di esonero o esenzione dall’obbligo formativo in casi particolari (es. sospensione attività, frequenza corsi di specializzazione universitari riconosciuti, ecc.).


12. La formazione ECM è obbligatoria anche se non lavoro?
L’obbligo formativo continua ad essere applicabile finché si rimane iscritti all’Ordine. Anche lavorando all’estero è necessario valutare la posizione ECM e la normativa pertinente al ricongiungimento educativo tra paesi, se applicabile.


13. Che differenza c’è tra esonero ed esenzione?
Esonero: riduzione dell’obbligo formativo per la frequenza di corsi universitari o percorsi formativi strutturati (es. laurea magistrale, master, dottorato, specializzazione).
Esenzione: sospensione temporanea dell’obbligo per situazioni personali o professionali (es. maternità/paternità, malattia prolungata, aspettativa non retribuita).
Entrambi incidono sul monte crediti dovuto nel triennio.


14. Come si inseriscono esoneri o esenzioni?
L’inserimento avviene tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., accedendo alla propria area riservata.
Il professionista deve:
• selezionare la tipologia di esonero/esenzione;
• indicare il periodo di riferimento;
• allegare eventuale documentazione richiesta.
La posizione viene poi validata secondo le regole stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.


15. L’esonero copre l’intero triennio?
No. L’esonero riduce proporzionalmente il debito formativo in base alla durata effettiva del percorso universitario nel triennio ECM.


16. Cosa si intende per autoformazione?
Per autoformazione si intendono attività formative individuali non accreditate ECM, quali:
• studio individuale di pubblicazioni scientifiche;
• linee guida;
• documenti tecnico-scientifici;
• attività di aggiornamento autonomo coerenti con il profilo professionale.
L’autoformazione rientra nella formazione individuale disciplinata dal Manuale sulla formazione continua.


17. Quali sono i limiti previsti per l’autoformazione?
Nel triennio formativo, l’autoformazione può coprire fino al 20% del fabbisogno complessivo individuale (salvo diverse disposizioni della CNFC).
Esempio: su 150 crediti, massimo 30 crediti tramite autoformazione.


18. Come si registrano i crediti di autoformazione?
I crediti devono essere autodichiarati dal professionista tramite il portale Co.Ge.A.P.S., indicando:
• tipologia di attività;
• numero di crediti richiesti;
• coerenza con il proprio profilo professionale.
Non è previsto caricamento automatico da parte di provider.


19. I crediti ECM vengono caricati automaticamente?
Sì, per gli eventi accreditati ECM.
Il provider trasmette i crediti al Co.Ge.A.P.S., che li rende visibili nell’area personale del professionista.
Il professionista deve comunque verificare la correttezza della propria posizione.


20. Quali sono i tempi per il caricamento dei crediti ECM sul portale CoGeAPS da parte dei Provider?
I provider accreditati hanno l’obbligo di trasmettere i crediti ECM al portale CoGeAPS, solitamente tramite Agenas, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento formativo o della fine validità del corso (FAD). Il caricamento effettivo potrebbe subire ulteriori rallentamenti tecnici, rendendo la visualizzazione effettiva dei crediti a volte più tardi del previsto.
La scadenza dei 90 giorni decorre dalla data di fine validità dell’evento, indipendentemente dal momento in cui il singolo partecipante conclude il corso.
Se trascorso tale termine i crediti non risultano caricati, è possibile procedere alla segnalazione tramite la sezione dedicata “Crediti mancanti” nel portale ed inserire manualmente i crediti relativi all’evento.


21. Cos’è il Dossier Formativo individuale?
È uno strumento programmatorio che consente al professionista di:
• pianificare la propria formazione;
• orientarla agli obiettivi nazionali, regionali e professionali;
• ottenere eventuali benefici premiali previsti dalla normativa.
Può essere compilato tramite la piattaforma Co.Ge.A.P.S.


22. Come funziona il Dossier Formativo?
Il Dossier Formativo è lo strumento attraverso cui ogni professionista pianifica, organizza e verifica il proprio percorso formativo in relazione al profilo professionale e ai bisogni formativi individuali.


23. L’iscrizione all’Ordine comporta automaticamente l’obbligo ECM?
Sì. L’obbligo formativo è connesso all’esercizio della professione sanitaria e all’iscrizione all’Albo dell’Ordine TSRM PSTRP.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio successivo all’iscrizione o al conseguimento del titolo abilitante (se successivo)


24. Il mancato assolvimento dell’obbligo ECM ha conseguenze assicurative?
Sì. L’assolvimento dell’obbligo ECM è requisito rilevante anche ai fini della responsabilità professionale e della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente in materia di sicurezza delle cure. Nello specifico sulla base della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) a partire dal 2026 il professionista sanitario non avrà raccolto almeno il 70% dei crediti ECM del fabbisogno formativo del triennio precedente potrà vedersi negata la copertura assicurativa, rimanendone scoperto in caso di contenzioso


25. Come si ottiene la certificazione dell’assolvimento ECM?
La certificazione è rilasciata tramite il portale Co.Ge.A.P.S., al termine del triennio formativo, una volta verificato il raggiungimento del debito formativo individuale e può essere richiesta all’Ordine professionale di appartenenza.


26. Dove si trovano le norme di riferimento aggiornate?
La normativa ECM è disciplinata da:
• Accordi Stato-Regioni in materia di formazione continua;
• Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
• Delibere della Commissione Nazionale ECM;
• Regolamenti attuativi pubblicati sul portale dell’Agenas.


27. Posso acquisire crediti ECM per eventi formativi relativi a discipline diverse da quella esercitata?
In linea generale i crediti riconosciuti si riferiscono a eventi pertinenti alla disciplina professionale esercitata. La partecipazione ad eventi di altra disciplina può essere ammessa nei limiti previsti dalla normativa specifica (es. equipollenze e affinità), in base alle regole tecniche del Manuale ECM.


28. Cos’è e come funziona myECM?
myECM è il servizio del portale ECM che permette al professionista di consultare:
• i crediti maturati (divisi per anno e tipologia);
• l’elenco degli eventi frequentati e dei crediti riconosciuti;
• informazioni sulla propria posizione formativa.


29. Cosa succede se più istanze (esonero/esenzione/formazione individuale) si sovrappongono nel tempo?
In caso di sovrapposizione temporale di diverse tipologie di istanze, la normativa dà priorità agli esoneri, in base a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua, per favorire la soluzione più vantaggiosa per il professionista.


30. Come vengono trattati i crediti ECM conseguiti all’estero?
Le attività svolte all’estero sono riconosciute in base a specifici criteri:
• Se l’attività all’estero è svolta presso enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF), può essere riconosciuto il 100% dei crediti fino a un massimo per evento.
• Se non si tratta di enti LEEF ma rientra nei paesi previsti dalla normativa CNFC, può essere riconosciuto il 50% dei crediti fino a un massimo per evento.
Questi criteri sono regolati dal Manuale sulla formazione continua e dalle delibere CNFC.


31. È possibile acquisire crediti ECM tramite attività professionali svolte nel proprio contesto lavorativo?
Sì. La formazione sul campo, che comprende attività come il training individualizzato, i gruppi di miglioramento o attività di ricerca, è una modalità riconosciuta di formazione dal Manuale ECM e può generare crediti secondo criteri specifici di assegnazione.


32. Che limiti ci sono per l’autoformazione nel triennio?
Per il triennio formativo in corso, i crediti ottenuti tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo complessivo. Ad esempio, su 150 crediti di debito formativo massimo 30 possono derivare da autoformazione.


33. Esistono limiti globali per la formazione individuale?
Sì. Oltre al limite del 20% per l’autoformazione, le attività di formazione individuale (pubblicazioni, tutoraggio, formazione all’estero, ecc.) sono soggette a limiti complessivi di percentuale rispetto al fabbisogno triennale, come previsto dal Manuale sulla formazione continua.


34. È possibile richiedere l’esonero per corsi universitari paralleli alla professione sanitaria?
Sì. La frequenza di corsi universitari (o equipollenti) attinenti alla professione sanitaria dà diritto a una riduzione dell’obbligo formativo in misura proporzionale alle ore/CFU frequentati, con regole precise di calcolo e copertura annuale/triennale.


35. Quali tipologie di esenzioni sono previste dal Manuale ECM?
Le principali esenzioni previste includono situazioni di sospensione dell’attività professionale o difficoltà oggettive nella fruizione della formazione, tra cui:
• congedo maternità/paternità;
• congedo parentale;
• congedo per malattia del figlio.
La documentazione e l’istanza vanno caricate tramite portale Co.Ge.A.P.S..


36. Come si richiede un esonero/esenzione non previsto esplicitamente dal Manuale?
In caso di fattispecie non previste, l’istanza può essere presentata secondo le procedure del paragrafo 4.3 del Manuale ECM tramite la piattaforma myECM con SPID/CIE, allegando la documentazione giustificativa.


37. In che modo posso richiedere il riconoscimento di crediti per pubblicazioni o tutoraggio?
Esistono modulistiche specifiche per richiedere il riconoscimento dei crediti per:
• pubblicazioni scientifiche;
• attività di tutoraggio;
• autoformazione;
• formazione individuale all’estero.
Queste domande, già predisposte nel Manuale, vanno presentate tramite portale Co.Ge.A.P.S..


38. Sono tenuti all’obbligo formativo previsto per i professionisti sanitari iscritti negli albi di nuova costituzione, anche i professionisti sanitari iscritti agli elenchi speciali?
Da una prima analisi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2. si evince che i soggetti tenuti all’obbligo formativo sono quelli appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normative senza distinguere tra iscrizione all’albo oppure all’elenco speciale: “Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”.
Oltre alla norma già citata, si riporta l’art. 25 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, che stabilisce che “sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.”
Pertanto, i professionisti iscritti all’elenco speciale, se sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di Formazione continua.


39. Cosa fare se i crediti ECM non sono presenti né sulla pagina myECM, né sul sito Co.Ge.A.P.S.
In caso di assenza dei propri crediti sia sulla pagina dedicata di AGENAS sia sul portale Co.Ge.A.P.S. dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell’evento ECM, è consigliabile prendere contatto con il Provider accreditante l’evento frequentato per verificare l’effettiva comunicazione dei crediti all’AGENAS. Si ribadisce che il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., mentre può effettuare un controllo su eventuali errori presenti nei dati trasmessi all’AGENAS, anche dovuti ad un errato inserimento in fase di iscrizione al corso (ad es. codice fiscale assente o errato, inversione del nome/cognome, etc.)


40. È possibile inserire i propri crediti sul sito Co.Ge.A.P.S.?
I crediti ECM acquisiti attraverso eventi accreditati (come i corsi residenziali / FAD) vengono comunicati direttamente dal Provider accreditante all’AGENAS, e da questa al Co.Ge.A.P.S. Sarebbe preferibile evitare di inserire questi crediti in autonomia e contattare il Provider accreditante per verificare eventuali problematiche e ritardi nella comunicazione a CoGeAPS.
• È comunque possibile registrare manualmente i corsi frequentati se non appaiono automaticamente dopo i tempi previsti (90 giorni dalla fine del corso)
• Procedura: Bisogna accedere all’area riservata, cliccare su “Partecipazioni ECM”, poi su “Crediti mancanti” e infine “Aggiungi evento non presente”.
• Documentazione: È necessario avere l’attestato di partecipazione e caricare l’autocertificazione.


41. Ho frequentato dei corsi ECM che non vengono visualizzati sul portale Co.Ge.A.P.S., perché?
La visualizzazione dei corsi ECM, e dei relativi crediti, richiede una serie di passaggi intermedi fra il Provider ed il Co.Ge.A.P.S. che si svolgono secondo una procedura ed una tempistica definite.
Quindi, un primo controllo che può essere effettuato è quello di verificare sulla pagina myECM del portale AGENAS la presenza del corso, decorsi almeno 90 giorni dal termine di validità dell’evento e non dal termine del corso (come spiegato al punto precedente); di seguito il link per la registrazione e la guida utente pdf.


42. In cosa consiste il Dossier Formativo Individuale e di Gruppo ?
I Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus sull’obbligo formativo individuale triennale, possono ricorrere alla costruzione del Dossier Formativo.
Il dossier formativo costituisce, dunque, uno strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma, prima di iniziare la formazione triennale, e verifica, il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della posizione ricoperta nell’ambito dell’attività sanitaria concretamente svolta. Il Dossier è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo costruito dal professionista deve rispondere, alla fine del percorso di formazione triennale, in modo coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o deve essere conforme agli interventi formativi svolti, anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato con la formazione personale.
La costruzione del Dossier formativo dà diritto ad un bonus sul debito formativo ECM triennale, che viene erogato al realizzarsi di tre passaggi fondamentali: 1) Costruzione del dossier; 2) Congruità del dossier con la professione esercitata; 3) Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% – tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato


43. Come costruire un Dossier Formativo Individuale o di Gruppo?
I dossier formativi – individuali o di gruppo – vanno costruiti sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S., secondo le indicazioni riportate nella guida utente, scaricabile ai seguenti link:
• Dossier formativo individuale
• Dossier formativo di gruppo


44. Quali sono i tipi di ESONERO previsti dalla normativa ECM?
L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti la propria professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso di studi. I master di I° e II° livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.
I casi in cui può essere richiesto l’esonero sono elencati nel paragrafo 4.1 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.
Gli eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno conteggiati e, dunque, sono VALIDI ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.


45. Quali sono i tipi di ESENZIONE dall’obbligo di maturare crediti ECM?
L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale che rende incompatibile la regolare fruizione dell’offerta formativa. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. Il calcolo dell’esenzione coincidente con l’anno solare sarà conteggiato come riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel paragrafo 4.2 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. Ciò significa che nell’anagrafe Co.Ge.A.P.S. non saranno conteggiati, seppur regolarmente svolti e visibili nella propria area riservata.


46. Come richiedere l’esonero o l’esenzione?
Gli esoneri e le esenzioni vanno richiesti accedendo alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S., cliccando sull’apposita sezione Esoneri/Esenzioni dove si potrà aggiungere l’esonero o l’esenzione compilando il campo con la voce attinente e allegando la documentazione richiesta.


47. In caso di pensionamento come si fa a chiedere l’esenzione?
L’esenzione è inserita automaticamente al compimento dei 70 anni, mentre per i pensionati più giovani va richiesta accedendo alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S., cliccando sull’apposita sezione Esoneri/Esenzioni dove si potrà aggiungere l’esonero o l’esenzione compilando il campo con la voce attinente e allegando la documentazione richiesta.


48. Se dopo il pensionamento il professionista continua ad esercitare l’attività lavorativa è tenuto all’obbligo ECM?
I professionisti sanitari in pensione che continuano a esercitare in modo saltuario (con un reddito annuo lordo inferiore a 5.000 euro) sono esentati dall’obbligo ECM al contrario, l’obbligo permane.
Se dopo il pensionamento il professionista continua o riprende ad esercitare l’attività professionale in modo non saltuario è tenuto al conseguimento dei crediti ECM e deve procedere con la sospensione dell’esonero accedendo alla propria area personale sulla piattaforma Co.Ge.APS.
Se l’esonero era stato inserito manualmente occorre accedere all’area riservata del portale, andare nella sezione Esoneri/Esenzioni, individuare la pratica di esenzione per pensionamento attiva, cliccare sul pulsante Cancella esenzione (o “dichiara interruzione esenzione”). Attenzione: la cancellazione è irreversibile e comporterà la re-impostazione dell’intero debito formativo ECM
Se l’esonero è scattato in automatico per superamento dei 70 anni occorre accedere al portale Co.Ge.A.P.S. tramite SPID o CIE, entrare nella sezione Esoneri/Esenzioni/Altre riduzioni e accanto al periodo di esenzione generato in automatico cliccare sull’icona della matita/penna (Modifica). In questo modo sarà possibile modificare la data di fine dell’esenzione, indicando il giorno in cui è effettivamente ripresa l’attività professionale, per riattivare il proprio obbligo formativo a partire da quella data.


49. Quali sono le novità del triennio formativo 2026-2028?

Con la delibera 3/25, la Commissione ECM ha stabilito i bonus legati al completamento dei dossier formativo per il triennio 2026-2028.

Per il Dossier Formativo Individuale:
• La costruzione del DFI 2026-2028 da parte del singolo professionista prevederà un bonus di 40 crediti ecm nel triennio di creazione.
• La realizzazione del DFI 26-28 varrà 30 crediti bonus nel triennio successivo (2029-2031).

Per il Dossier Formativo di Gruppo:
• La costruzione del DFG 2026-2028 varrà 30 crediti bonus nel triennio di creazione.
• La realizzazione del DFG 26-28 varrà 20 crediti bonus nel triennio successivo (2029-2031).

Si specifica che i dossier formativi potranno essere costruiti e modificati solo ed esclusivamente nel 2026 e nel 2027, escludendo l’ultimo anno di triennio. Inoltre, ai fini della realizzazione del dossier formativo, non saranno utilizzabili in alcun caso i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi.
Una volta creato il dossier formativo potrà essere modificato una sola volta nel corso dell’anno solare.


50. Chi contattare in caso di dubbi e perplessità su sistema ECM e funzionalità della piattaforma Co.Ge.APS?

Per dubbi, richieste o per sbloccare situazioni particolari il professionista può rivolgersi direttamente all’assistenza ufficiale di Co.Ge.APS utilizzando i seguenti recapiti:
• indirizzo email: ecm@cogeaps.it
• telefono: 06.164162300 (lunedì – mercoledì – giovedì -venerdì: 9:00 – 13:00; martedì: 14:00 – 16:00)

Per rivolgersi ai referenti Co.Ge.APS dell’Ordine TSRM-PSTRP TO-AO-AL-AT invece scrivere a: referentecogeaps.toaoalat@tsrm-pstrp.org

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Ultimo aggiornamento

3 Giugno 2026, 09:25