Si comunica che,
nel decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, all’art. 5 “Proroga di termini in materia di salute”, è stato previsto il seguente comma:
“5. All’articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2020”.
Si conferma, al 30 giugno la proroga d’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento.