Condivi sui social

Si comunica che,
nel decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, all’art. 5 “Proroga di termini in materia di salute”, è stato previsto il seguente comma:
“5. All’articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2020”.

Si conferma, al 30 giugno la proroga d’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento.