Un importante adempimento cui sono tenuti gli esercenti professioni sanitarie in forma autonoma, tra cui i liberi professionisti con partita IVA iscritti agli Albi dei TSRM-PSTRP, è rappresentato dalla trasmissione periodica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai privati cittadini, ai fini della predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per inciso, si ricorda che, a partire dal 2020, la detrazione Irpef nella misura del 19 per cento per le spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto mediante sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio bancomat, carta di credito, assegno, bonifico).
Tale obbligo viene escluso soltanto per le spese relative all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Ciò determina la necessità che, nell’invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria, venga comunicata anche la modalità di pagamento delle stesse, se tracciabile oppure non tracciabile.
Per quanto riguarda i termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si prevede che:
• per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2020, la trasmissione dei dati debba avvenire entro l’8 febbraio 2021;
• per le spese sostenute dal 1^ gennaio 2021, la trasmissione dei dati debba avvenire entro la fine del mese successivo alla data del pagamento. Vale cioè il criterio di cassa. A titolo esemplificativo, entro la fine del mese di febbraio 2021 dovranno essere trasmessi i dati delle fatture relative a prestazioni di natura sanitaria pagate dai cittadini nel mese di gennaio 2021.
Per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1^ gennaio 2021, nella trasmissione saranno da indicare anche i seguenti dati:
o tipo di documento fiscale (ad esempio, fattura);
o l’aliquota IVA o la natura IVA dell’operazione (ad esempio, operazione esente da IVA);
o l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, i dati saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Come esplicitato da circolare 4/2021 emessa dalla FNO TSRM PSTRP, al momento non è prevista la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, ma i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF-RGS hanno chiarito che con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze si prevedrà la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie anche da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.
Con riferimento alla circolare 7/2021 della FNO TSRM PSTRP, secondo il D.M. del 19 ottobre 2020 chiarimenti in merito all’art. 2 lettera b) aliquota ovvero natura IVA delle singole operazioni, si indica che il codice da indicare da parte di un professionista in regime forfettario, di seguito quanto pervenuto dall’Agenzia delle entrate:
“Con riferimento al quesito posto dalla Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP con la nota allegata del 20 gennaio 2021, si ritiene che i soggetti in regime forfetario, non essendo tenuti agli adempimenti riferiti all’IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS, in base ai nuovi parametri introdotti con il DM del 19 ottobre 2020, debbano riportare il codice Natura N 2.2.”
Il regime sanzionatorio è particolarmente oneroso, in quanto viene prevista una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro. E’ dunque importante porre particolare attenzione al corretto assolvimento di tale adempimento.