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Aggiornamenti obbligo formativo ECM – Spostamento crediti e obbligo Massofisioterapisti

Gentilissimi
per opportuna e doverosa conoscenza, comunichiamo quanto deliberato dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nel corso della riunione tenutasi l’8 novembre 2023.

Delibera n. 1/2023 sull’obbligo formativo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento DM 9 agosto 2019: sentenza del TAR n. 17145.2022 dep. il 20 dicembre 2022 ‘Federazione italiana massofisioterapisti ed altri / Ministero Salute e AGENAS’
In applicazione di quanto deciso dal TAR Lazio è stata adottata la delibera n. 1/2023 integrativa della precedente del 24 marzo 2022 che, a far data dal 01 gennaio 2023 e al pari degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art.1 dello stesso DM, estende l’obbligo ECM, anche ai Massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 ed ai Massofisioterapisti iscritti con riserva all’elenco, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
L’obbligo formativo individuale per i Massofisioterapisti è ridotto nella misura di 1/3 con riferimento al triennio 2023/2025, inoltre, nelle more dell’adeguamento della traccia elettronica comune, potranno inserire autonomamente all’interno del portale CoGeAPS i crediti ECM acquisiti a decorrere dal 01 gennaio 2023, che non siano già stati trasmessi dai provider.

Delibera n. 2/2023 sulla definizione dell’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 – adempimenti
successivi alla legge 24 febbraio 2023, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge
29 dicembre 2022, n. 198, (cd decreto “milleproroghe”). L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle disposizioni relative al Dossier formativo (secondo delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 23 settembre 2021) e per i punti 1 e 2 del paragrafo 1.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150; nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120). Sarà possibile l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023.
Per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023 la possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024.

La piattaforma CoGeAPS, contiene la possibilità di “spostare “, accedendo alla propria posizione nell’area dedicata, i crediti conseguiti successivamente ai /al triennio precedente. Ricordiamo pertanto che è possibile utilizzare crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare eventuali mancanze del triennio formativo 2020-2022. I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023- 2025. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio di imputazione; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del CoGeAPS., e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate.

È compito del professionista pertanto, provvedere allo spostamento dei crediti agendo sulla piattaforma CoGeAPS nell’area personale per spostare i crediti al triennio precedente che risultasse in debito.

Ricordiamo a coloro che ne avessero necessità che è stato predisposto da parte dell’ordine un indirizzo mail a cui fare riferimento: referentecogeaps.toaoalat@tsrm-pstrp.org