F.A.Q.

FORMAZIONE

Quale data inserire come decorrenza obbligo formativo nel portale Co.Ge.A.P.S. per il neolaureato che rientra nella nuova riforma introdotta dalla Legge 3/2018?

Per il professionista neolaureato, che rientra nella riforma 3/2018, in quanto laureato dal 2018 in poi, la data di decorrenza dell’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo l’iscrizione al neo Ordine TSRM-PSTRP. (Es: iscrizione Ordine 2020 obbligo formativo dal 01/01/2021). Il portale Co.Ge.A.P.S. in fase di accesso indicherà questa data, che andrà confermata.

Sono un TSRM che esercita l’attività da prima della riforma introdotta dalla Legge 3/2018, quale data devo inserire?

Il TSRM come professionista soggetto precedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018 all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale, deve indicare ai fini della decorrenza dell’obbligo formativo, se non appare correttamente, la data di iscrizione al “vecchio” Collegio TRSM.

Quale data inserire come decorrenza obbligo formativo nel portale Co.Ge.A.P.S. per il professionista che esercita l’attività da prima dell’entrata in vigore della Legge 3/2018?

Il portale Co.Ge.A.P.S., in fase di accesso, richiede di dichiarare la data di decorrenza dell’obbligo formativo in una schermata che indica automaticamente per tutti la data di iscrizione all’Ordine, risultante dai propri archivi; gli iscritti al neo Ordine TSRM-PSTRP devono quindi scegliere, sulla base di quanto detto al punto precedente, che data indicare. A supporto di questa scelta vi è la circolare n. 25/2020 della F.N.O. TSRM-PSTRP del 6 marzo 2020; una lettera di chiarimento del Co.Ge.A.P.S. (prot. N. 36-C/20) del 27 agosto 2020 e la successiva circolare n. 122/2020 della F.N.O. TSRM-PSTRP del 2 settembre 2020.

Come indicato nei documenti sopracitati, l’applicazione della Legge 3/2018 ha fatto sì che nelle anagrafiche Co.Ge.A.P.S. i professionisti fossero riconosciuti tutti come nuovi soggetti all’obbligo formativo, che dunque decorre, indipendentemente per tutti, dal 1 gennaio 2019. Tale “errore” non permette al professionista di visualizzare automaticamente le attività formative e i relativi crediti ECM effettuati in precedenza. Per questa ragione il Co.Ge.A.P.S. ha inserito, in fase di accesso all’area riservata, la possibilità di indicare una data diversa di decorrenza dell’obbligo formativo rispetto a quella in suo possesso. Ciò è principalmente rivolto a quei professionisti che prima dell’entrata in vigore della Legge 3/2018 non erano soggetti all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale e che esercitano l’attività già da prima della neo iscrizione all’Ordine TRSM-PSTRP; ciò consente a coloro che rientrano in questa categoria, e che lo desiderano, di dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti il nuovo obbligo di iscrizione all’Ordine.

Il professionista, quindi, potrà a sua scelta lasciare la data del 01/01/2019 (in questo caso i crediti conseguiti in precedenza non saranno riconosciuti ai fini del conseguimento dei debito formativo, così come eventuali riduzioni per il triennio 2020-2022 – ciò porterà quindi a dover acquisire tutti i crediti ECM previsti per il nuovo triennio) oppure potrà indicare la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio attività (in questo caso i crediti acquisiti in precedenza saranno tutti riconosciuti ai fini dell’obbligo formativo e si avrà diritto, se spettanti, a riduzioni per il nuovo triennio 2020-2022).

La funzione è una facoltà, una scelta, concessa ai professionisti che svolgevano precedentemente l’attività sanitaria, di indicare su base volontaria una data diversa come decorrenza dell’obbligo ECM, che potrà essere ad esempio la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio dell’attiva professionale.

L’eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di un suo inserimento e/o del calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S. Basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall’utente, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S., quindi, ricalcola l’obbligo formativo ECM a partire dall’anno successivo a quello eventualmente indicato. [N.B. la certificazione dei crediti ed il calcolo dell’obbligo formativo triennale iniziano a partire del triennio 2011-2013, in quanto il periodo antecedente rientra nella fase sperimentale di avvio del programma ECM, così come specificato dallo stesso Co.Ge.A.P.S. nella sua lettera di chiarimento rivolta alla F.N.O. TSRM-PSTRP (prot. N. 36-C/20) del 27 agosto 2020.]

Sono tenuti all’obbligo formativo previsto per i professionisti sanitari iscritti negli albi di nuova costituzione, anche i professionisti sanitari iscritti agli elenchi speciali?

Da una prima analisi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2. si evince che i soggetti tenuti all’obbligo formativo sono quelli appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normative senza distinguere tra iscrizione all’albo oppure all’elenco speciale: “Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”.
Oltre alla norma già citata, si riporta l’art. 25 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, che stabilisce che “sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.”

Pertanto, i professionisti iscritti all’elenco speciale, se sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di Formazione continua.

Cosa succede ai crediti acquisiti in precedenza al nuovo obbligo formativo?

In presenza di crediti ECM conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo formativo indicato dall’utente, il portale Co.Ge.A.P.S. non li riconoscerà, perché precedenti l’obbligo stesso. I corsi comunque continueranno ad essere visibili nella propria anagrafica, così come il crediti assegnati ad ognuno di essi, ma non saranno considerati. Ciò fra l’altro non permette per il triennio 2020-2022 di usufruire di riduzioni eventualmente maturate per diritti conseguiti ad esempio per la compilazione e/o il rispetto del Dossier Formativo Individuale o di Gruppo, ottenuti nel triennio 2017-2019.

Crediti da conseguire nel triennio 2017-2019 con inizio obbligo formativo dal 1° gennaio 2019

Se nel campo si è indicata la data di iscrizione all’Ordine, che rientra nell’anno 2018, l’obbligo formativo dal 1° gennaio 2019 impegnerà il professionista ad acquisire per il triennio 2017-2019, 50 crediti ECM senza riduzioni. Il conseguimento di questi crediti, relativi all’anno 2019, non darà diritto a riduzioni per il successivo triennio (2020-2022), che prevede comunque un debito formativo di 100 ECM.

Crediti da conseguire nel triennio 2020-2022 con inizio obbligo formativo dal 1° gennaio 2020

Se nel campo si è indicata la data di iscrizione all’Ordine, che rientra nell’anno 2019, l’obbligo formativo dal 1° gennaio 2020 impegnerà il professionista ad acquisire per il triennio 2020-2022, 100 crediti ECM senza ulteriori riduzioni.

Avevo diritto ad una riduzione dei crediti per il triennio 2020-2022 ma il portale non la riconosce, perché?

Un professionista che esercita l’attività da anni e che non era soggetto prima della Legge 3/2018 all’iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio professionale, se ha regolarmente completato il debito formativo di 150 ECM nei trienni precedenti ed ha diritto ad una riduzione dei crediti per il triennio 2020-2022 (dovuta alla compilazione / rispetto del Dossier Formativo Individuale o di Gruppo), se inserisce nel portale Co.Ge.A.P.S., al campo decorrenza obbligo formativo, la data di iscrizione all’Ordine, con l’obbligo che inizia dal 1° gennaio 2019 o 2020, non avrà riconosciuta dal Co.Ge.A.P.S. l’eventuale riduzione cui avrebbe diritto.

Cosa fare se i crediti ECM non sono presenti né sulla pagina myECM, né sul sito Co.Ge.A.P.S.

In caso di assenza dei propri crediti sia sulla pagina dedicata di AGENAS sia sul portale Co.Ge.A.P.S. dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell’evento ECM, è consigliabile prendere contatto con il Provider accreditante l’evento frequentato per verificare l’effettiva comunicazione dei crediti all’AGENAS. Si ribadisce che il Provider accreditante non può comunicare i crediti direttamente al Co.Ge.A.P.S., mentre può effettuare un controllo su eventuali errori presenti nei dati trasmessi all’AGENAS, anche dovuti ad un errato inserimento in fase di iscrizione al corso (ad es. codice fiscale assente o errato, inversione del nome/cognome, etc.).

E’ possibile inserire i propri crediti sul sito Co.Ge.A.P.S.?

No, i crediti ECM acquisiti attraverso eventi accreditati (come i corsi residenziali / FAD) vengono comunicati direttamente dal Provider accreditante all’AGENAS, e da questa al Co.Ge.A.P.S.. Questo tipo di crediti ECM, dunque, non possono essere caricati in autonomia dal professionista.

Ho frequentato dei corsi ECM che non vengono visualizzati sul portale Co.Ge.A.P.S., perché?

La visualizzazione dei corsi ECM, e dei relativi crediti, richiede una serie di passaggi intermedi fra il Provider ed il Co.Ge.A.P.S. che si svolgono secondo una procedura ed una tempistica definite.

Quindi, un primo controllo che può essere effettuato è quello di verificare sulla pagina myECM del portale AGENAS la presenza del corso, decorsi almeno 90 giorni dal termine di validità dell’evento e non dal termine del corso (come spiegato al punto precedente); di seguito il link per la registrazione: https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx

e la guida utente pdf: https://ape.agenas.it/documenti/Manuale_MyECM.pdf

In cosa consistono l’attività di formazione individuale e la formazione all’estero non accreditata come alternativa ai corsi ECM?

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non accreditate e non erogate da Provider ECM (fra cui anche la formazione all’estero), per le quali è possibile richiedere il riconoscimento ECM al Co.Ge.A.P.S. In sostanza l’autoformazione non ha alle spalle un Provider nazionale accreditato e non si tratta di partecipazioni ad eventi ECM in Italia, quanto piuttosto di attività individuali e spontanee dei singoli professionisti, cui si è voluto dare un riconoscimento in termini di aggiornamento.

Le attività di formazione individuale sono elencate al paragrafo 3.1 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite tutte queste attività non possono superare complessivamente il 60% dell’obbligo formativo triennale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze. I crediti concessi per ogni tipo di attività sono specificati nei successivi paragrafi dal 3.2 al 3.5 (in particolare riguardo l’autoformazione non può essere superato il limite del 20% del debito formativo triennale, cioè ad esempio saranno massimo 30 i crediti acquisibili con un debito triennale di 150 ECM).

Come inserire le attività di formazione individuale sul portale Co.Ge.A.P.S. per avere riconosciuti e registrati i crediti ECM?

I crediti ECM acquisiti attraverso le attività di formazione individuale non accreditata, compresa la formazione individuale all’estero, devono essere caricati in autonomia dal professionista sulla pagina Co.Ge.A.P.S. dedicata, accadendo al proprio profilo [scaricando i moduli dal seguente link: https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx], secondo le modalità stabilite al punto 3.6 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” e seguendo la procedura indicata dal Co.Ge.A.P.S. nella Guida Utenti all’area riservata, consultabile visitando la pagina a questo link: http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022; i moduli per la richiesta di riconoscimento di formazione individuale sono presenti anche qui, come pdf scaricabili. Il tutto andrà compilato e caricato come allegato sulla pagina del proprio profilo Co.Ge.A.P.S. seguendo i passaggi indicati nella Guida Utente.

Come fare per colmare un debito formativo spostando i crediti ECM ai trienni precedenti?

Il professionista ha la possibilità di recuperare il debito formativo di 150 ECM non eventualmente assolto per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, spostando personalmente i propri crediti fra trienni, secondo le modalità e la procedura indicate nel manuale Guida Utente per lo spostamento crediti ECM, scaricabile dal seguente Link: http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf

La possibilità di sanare la propria posizione è prevista per coloro che, nel triennio 2014-2016, non hanno soddisfatto l’obbligo formativo, che possono completarlo utilizzando i crediti maturati per il triennio 2017-2019. I crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio 2017-2019 e lo spostamento è irreversibile. La stessa procedura è utilizzabile per spostamenti dal triennio 2020-2022 al triennio 2017-2019.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (C.N.F.C.) ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 (come da punto 8 della Delibera emergenza Covid-19 del 10 giugno 2020, scaricabile da questo Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdf ). Per coloro che si avvalgono di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 e, quindi, il debito formativo per il triennio 2017-2019 viene riportato a 150 crediti.

Quanti crediti bisogna acquisire per il triennio 2020-2022? Ci sono dei vincoli sull’acquisizione (ad es. limiti sui corsi FAD, massimi e minimi annuali, etc.)?

L’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, viene stabilito con deliberazioni della CNFC.

La C.N.F.C. ha richiesto la riduzione di 1/3 dei crediti relativi all’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, chiedendo che vengano portati a 100 crediti ECM totali, (come da Delibera per la modifica del c.d. “decreto scuola” sul riconoscimento dei crediti ECM per i professionisti sanitari del 10 giugno 2020, consultabile dal seguente Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020.pdf, come da comunicato del 17 giugno 2020 pubblicato sul sito AGENAS visualizzabile a questo Link: https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=149).

La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non sono previsti limiti massimi o minimi sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, secondo quanto previsto dalla Delibera della C.N.F.C. del 7 luglio 2016, né vincoli sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended), per cui si possono acquisire tutti i crediti anche in un’unica modalità. Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Sono previste riduzioni del numero di crediti ECM da maturare nel triennio?

Per il triennio 2020-2022 la CNFC, oltre alla riduzione dell’obbligo formativo triennale a 100 crediti ECM, non ha indicato eventuali ulteriori possibili diminuzioni dell’obbligo formativo rispetto a quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019, fatta salva la riduzione di 20 crediti ECM nel triennio 2020-2022 se il professionista ha completato entro la fine del triennio 2017-2019 il Dossier Formativo Individuale o di Gruppo (come previsto dalla Delibera C.N.F.C. del 25 luglio 2019, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf ).

Per il triennio 2017-2019 la CNFC con la Delibera del 15 dicembre 2016 in materia di obbligo formativo triennale, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf, riconosce le seguenti riduzioni:

  • 15 crediti ai professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale (punto 3 A della Determina della C.N.F.C. del 10 ottobre 2014 in materia di Dossier Formativo, di seguito il Link: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/DETERMINA_CNFC_10102014.pdf)

  • 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;

  • 15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.

Altre riduzioni per il periodo 2017-2019 sono previste per coloro che in questo triennio abbiano costruito un Dossier Formativo Individuale o di Gruppo, nella misura di 30 crediti ECM riconosciuti in riduzione per il triennio in corso (come da Delibera integrativa della C.N.F.C. del 25 luglio 2019 – https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_07_2019.pdf, che rettifica il paragrafo 3, lettera A, della Delibera del 14 dicembre 2017 in tema di D.F. per il triennio 2017-2019 – https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_2018.pdf).

In cosa consiste il Dossier Formativo Individuale e di Gruppo ?

I Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus sull’obbligo formativo individuale triennale, possono ricorrere alla costruzione del Dossier Formativo.

Il dossier formativo costituisce, dunque, uno strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma, prima di iniziare la formazione triennale, e verifica, il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della posizione ricoperta nell’ambito dell’attività sanitaria concretamente svolta. Il Dossier è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo costruito dal professionista deve rispondere, alla fine del percorso di formazione triennale, in modo coerente a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o deve essere conforme agli interventi formativi svolti, anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato con la formazione personale.

La costruzione del Dossier formativo dà diritto ad un bonus sul debito formativo ECM triennale, che viene erogato al realizzarsi di tre passaggi fondamentali: 1) Costruzione del dossier; 2) Congruità del dossier con la professione esercitata; 3) Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% – tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, così come stabilito dalla Delibera della C.N.F.C. del 14 dicembre 2017, all’art. 3, di cui comunque si raccomanda la completa lettura (di seguito il link https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017.pdf ).

Come costruire un Dossier Formativo Individuale o di Gruppo?

I dossier formativi – individuali o di gruppo – vanno costruiti sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S., secondo le indicazioni riportate nella guida utente, scaricabile dal sito AGENAS (nella pagina dedicata https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/1256-online-video-dossier-formativo-ecm-2) ai seguenti link: 1) https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf per il dossier formativo individuale e 2) https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf per il dossier formativo di gruppo.

Quali sono i tipi di ESONERO previsti dalla normativa ECM?

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti la propria professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso di studi. I master di I° e II° livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.

I casi in cui può essere richiesto l’esonero sono elencati nel paragrafo 4.1 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.

Gli eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno conteggiati e, dunque, sono VALIDI ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Quali sono i tipi di ESENZIONE dall’obbligo di maturare crediti ECM?

L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale che rende incompatibile la regolare fruizione dell’offerta formativa. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. Il calcolo dell’esenzione coincidente con l’anno solare sarà conteggiato come riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono elencati nel paragrafo 4.2 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. Ciò significa che nell’anagrafe Co.Ge.A.P.S. non saranno conteggiati, seppur regolarmente svolti e visibili nella propria area riservata.

Come richiedere l’esonero o l’esenzione?

Gli esoneri e le esenzioni vanno richiesti accedendo alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S., cliccando su Partecipazioni ECM, quindi sulla scelta Esoneri/Esenzioni; si potrà dunque aggiungere l’esonero o l’esenzione compilando il campo con la voce attinente. Al fine della validità della richiesta andranno caricati in fondo alla schermata, come allegati, sia i documenti attestanti l’esonero o l’esenzione, sia il modulo di richiesta compilato, scaricabile dal sito AGENAS al seguente Link: https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx.

ISCRIZIONE

Devo iscrivermi all’Albo oppure agli Elenchi speciali?

L’iscrizione all’Albo oppure agli Elenchi speciali non è una scelta. Se possiedi un titolo di studio riconosciuto idoneo dalla Normativa vigente sarai iscritto all’Albo della tua professione, altrimenti, agli Elenchi speciali. Una prima valutazione dei tuoi titoli di studio sarà effettuata dalla tua Commissione di Albo che, successivamente, proporrà al Consiglio Direttivo di questo Ordine l’iscrizione all’Albo.

Ho bisogno di un documento che certifichi iscrizione all’albo, come devo fare?

Il certificato di iscrizione può essere rilasciato per essere presentato solo presso enti privati e avrà validità 6 mesi dalla data di emissione ed è richiesta una marca da bollo da 16,00 €. Non è possibile invece erogare il certificato di iscrizione alle amministrazioni pubbliche e ai privati gestori di pubblici servizi (LEGGE 12/11/2011 n°183 art. 15), enti dove vige l’autocertificazione.

Non potendo essere ritirato presso la nostra sede, se necessita del certificato di iscrizione può:

  • acquistare la marca da bollo da 16,00 €, scansionarla ed inviarcela, successivamente provvederemo all’invio del certificato di iscrizione (sottoscritto con firma digitale) in cui sarà riportato il codice identificativo della marca da bollo. Una volta ricevuto dovrà apporre la marca da bollo sul certificato e mandarcene copia scansionata.
  • può se no provvede telematicamente al pagamento dei diritti di segreteria (marca) attraverso il pagamento del modello F23 online di cui ci dovrà mandare ricevuta di pagamento, potremo così procedere al rilascio del certificato (firmato digitalmente) al quale sarà allegata copia del pagamento.

La richiesta del certificato dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org

Come faccio a rinnovare la quota annuale della mia iscrizione all’Ordine?

Per rinnovare la quota annuale occorre accedere all’area riservata con le proprie credenziali. All’interno si può effettuare il rinnovo tramite PagoPA oppure rinnovare la tua RC professionale.

Vorrei avere informazioni riguardo al trasferimento da un Ordine all’Altro, qual è la Procedura?

Il trasferimento a questo Ordine è semplicissimo. È sufficiente compilare il modulo e consegnarlo personalmente in Sede oppure via PEC oppure con Raccomandata A/R. Per i dettagli collegati alla seguente Pagina https://www.tsrm-pstrp-toaoalat.org/wp-content/uploads/2020/09/Richiesta-di-Trasferimento-Iscrizione-allAlbo-Ordine-TO-AO-AL-AT.pdf . Considera che i trasferimenti si effettuano a fine anno per effetto della circolare 23/2018.

Come recupero il mio numero di iscrizione all’Albo?

L’elenco di tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi è consultabile a questa pagina https://webiscritti.tsrmweb.it/public/ricercaiscritti.aspx da cui è possibile recuperare anche il proprio numero di iscrizione.

Qual è l’iter di Iscrizione all’Albo Professionale?

 

  1. Il professionista deve registrarsi al portale https://iscrizioni.alboweb.net/ e seguire ISTRUZIONI ; a disposizione anche un tutorial al seguente link https://iscrizioni.alboweb.net/docs/Tutorial_iscrizione.pdf
  2. la Commissione d’Albo relativa alla professione del futuro iscritto prende in carico la domanda ed esamina che la documentazione sia corretta e completa; in caso contrario manda direttamente dal portale una richiesta al Professionista indicando i dati da integrare o correggere. Una volta considerata idonea, viene data conformità alla domanda e trasmessa all’Ordine.
  3. Il Professionista paga la tassa governativa e allega la scansione del pagamento, insieme a una fototessera e alla domanda di iscrizione completa di marca da bollo da 16,00 euro.
  4. L’Ordine prende in esame la domanda e controlla che tutti i dati inseriti siano completi e corretti; in caso contrario manda direttamente dal portale una richiesta al Professionista indicando i dati da integrare o correggere.
  5. Quando la domanda è considerata idonea viene portata in Consiglio Direttivo per l’approvazione; una volta deliberata la domanda, il Professionista viene considerato iscritto e riceverà comunicazione a riguardo.

Quali sono le sanzioni previste per il mancato pagamento di iscrizione all’Albo Professionale?

Il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, emanato ai sensi della legge. n. 3/2018, all’art. 3, stabilisce che la cancellazione dall’albo non può avvenire se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

Si precisa inoltre, come deliberato dal Consiglio nazionale del 25 gennaio 2020 che: “nei confronti dei soggetti morosi, relativamente alla tassa di iscrizione all’albo e/o al contributo annuo per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, e che non abbiano attivato la posta elettronica certificata (PEC) fornita dall’Ordine, ovvero che non abbiano comunicato una propria PEC personale, in considerazione della giurisprudenza contenuta nella sentenza 21965/2017, letta a contrario, le spese postali necessarie relative ai solleciti a mezzo raccomandata e/o comunque ogni altra spesa volta al sollecito, sono a carico del moroso stesso che se le vedrà addebitate”.

In caso di mancato riscontro ai 3 avvisi l’Ordine adotterà la procedura di cancellazione per morosità, provvedimento notificato alle Istituzioni e agli Enti preposti, secondo la normativa vigente.

LIBERA PROFESSIONE

Quali procedure mettere in atto e quali norme rispettare nell’apertura di uno studio privato nel caso in cui sia all’interno di un’abitazione, totalmente indipendente da essa?

Per aprire uno studio presso la propria abitazione occorre, innanzitutto rivolgersi al proprio Comune di residenza per effettuare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile e la relativa documentazione. Successivamente bisognerà presentare la documentazione di inizio attività o, a seconda dei Comuni, la segnalazione di inizio attività. (Si tenga conto che si può cambiare la destinazione d’uso per circa il 30% della metratura dell’immobile). Dal momento che ogni Comune può avere modalità differenti nell’espletare tale pratica, Le consigliamo di recarsi in comune per raccogliere le informazioni necessarie.

E’ possibile attivare un secondo codice Ateco?

Sì, è possibile. Vi è inoltre la possibilità di mantenere il regime forfettario, purché i ricavi e compensi percepiti nell’anno fiscale (o comunque ragguagliati al periodo d’imposta) non superino i 65.000 euro. Nel caso in cui la seconda attività sia di natura commerciale e non professionale, sarà necessaria l’iscrizione anche al Registro delle Imprese quale ditta individuale, con relativo versamento dei contributi Inps commercianti.

Come funziona l’indennità di maternità?

L’indennità di maternità spetta, tra le varie categorie di beneficiari anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps quali libere professioniste, non pensionate. La domanda può essere presentata secondo diverse modalità: direttamente, tramite Contact Center Inps o tramite un Patronato. Il certificato di gravidanza deve essere trasmesso telematicamente, da parte di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Esiste uno specifico elenco delle prestazioni IVA esenti per la mia professione? Nello specifico l’attività di supervisione è da considerarsi IVA esente?

Le prestazioni esenti IVA sono prettamente le prestazioni sanitarie, mentre tutte le altre sono soggette a IVA.

Confermata la fatturazione elettronica per il 2022?

Per tutto il 2022 non sarà necessario per i professionisti che lavorano in ambito sanitario procedere con la fatturazione elettronica; continueranno ad utilizzare ancora la fatturazione cartacea per tutte le prestazioni di tipo sanitario verso i privati. Per la fatturazione a Pubbliche Amministrazioni, Enti, Cliniche, SRL ovvero non a persone fisiche è d’obbligo la fatturazione elettronica. A decorrere dal 01-07-2022 anche i soggetti in regime forfettario, per queste ultime prestazioni, dovranno emettere la fattura elettronica, salvo che nell’anno precedente abbiano percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno.

Per quanto tempo devo conservare la documentazione relativa al paziente?

In alcuni casi, è legge a stabilire la durata del trattamento. Si fa riferimento, ad esempio: alla documentazione inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, che deve essere conservata, a cura del medico visitatore, per almeno cinque anni (art. 5, D.M. 18/02/1982); alla conservazione delle cartelle cliniche che, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente (Circolare del Ministero della Sanità del 19 dicembre 1986 n.900 2/AG454/260); alla documentazione iconografica radiologica, che deve essere conservata per un periodo non inferiore a dieci anni (art. 4, d.m. 14 febbraio 1997).

Nel caso in cui, invece, i tempi di conservazione di specifici documenti sanitari non siano stabiliti da una disposizione normativa, il titolare del trattamento, in virtù del principio di responsabilizzazione, dovrà individuare tale periodo in modo che i dati siano conservati, in una forma che consenta l’identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento) e indicare tale periodo (o i criteri per determinarlo) tra le informazioni da rendere all’interessato.  (Chiarimenti Autorità Garante Protezione Dati Personali, 7 marzo 2019)

Quali sono gli obblighi di legge per l’apertura di uno studio professionale?

Per l’apertura di uno studio professionale occorre presentare agli uffici comunali una SCIA per segnalare in modo certificato l’inizio attività, una relazione tecnica redatta da un geometra/ingegnere/architetto, che attesti l’agibilità e l’idoneità dei locali e degli impianti, il titolo che attesti la disponibilità dei locali,  una planimetria dei locali, la destinazione d’uso dei locali e il titolo abilitante alla professione sanitaria; occorre, inoltre,  provvedere all’apertura della Partita Iva, e all’iscrizione alla gestione previdenziale di competenza (gestione separata INPS o Cassa di Previdenza), stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.

PEC

Vorrei ricevere la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), come posso fare?

Questo Ordine professionale ha messo a disposizione, in forma gratuita, ad ogni iscritto, una casella PEC. E’ sufficiente contattare la nostra segreteria torinoaosta@tsrm.org .

Cosa deve fare un iscritto al mio Albo che vuole comunicare all’Ordine la sua PEC in modo che le comunicazioni arrivino lì?

Per poter inserire l’indirizzo PEC personale nel fascicolo dell’iscritto abbiamo bisogno che sia verificato, la richiesta dovrà quindi essere effettuata inviando, tramite la stessa PEC, richiesta al nostro indirizzo torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org.

ASSICURAZIONE

Come faccio ad aderire all’Assicurazione Professionale per Colpa Grave proposta dalla Federazione, secondo D. LGS 24/2017, art. 10 comma 3- Legge Gelli? 

Per aderire, tutti gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP, potranno accedere alla piattaforma  https://iscrizioni.alboweb.net/  con le proprie credenziali di iscrizione o a seguito della registrazione sul portale; successivamente sarà possibile  scaricare il MAV relativo al pagamento del premio per il sistema di protezione e relativa polizza assicurativa.

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 34 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000. Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa. Ciò significa che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel professionista, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.

Che decorrenza ha l’assicurazione?

Per le nuove adesioni la garanzia decorre automaticamente dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio; in occasione di rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre dell’anno precedente, se entro il 30 Aprile dell’anno successivo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 30 Aprile la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al sistema TS?

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.

Chi è tenuto all’invio dei dati? 

Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016  (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992  e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • Le strutture della sanità militare;
  • La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • Gli iscritti all’albo dei biologi;
  • Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario
Quali dati inviare? 

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Dove si reperiscono i dati da inserire nella sezione Proprietario del file xml per l’invio del web service asincrono?

Se si tratta di una persona fisica (Medico/Odontoiatra, Psicologo, Infermiere, Ostetrico/a, Tecnico Radiologo, Veterinario) i campi della sezione Proprietario si devono compilare nel seguente modo:

  • codiceRegione: non impostato;
  • codiceAsl: non impostato;
  • codiceSSA: non impostato ;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale della persona fisica.

 

Nel caso di strutture autorizzate ai sensi all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, soggetti di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, parafarmacie e ottici, la sezione Proprietario del file Xml va compilata con l’informazione Codice Proprietario, reperibile accedendo alla sua Area Riservata, e selezionando il link “Profilo utente” e poi “Stampa pincode“.

Selezionando l’icona del documento pdf viene visualizzato, tra l’altro, il Codice Proprietario:

Esempio di CODICE PROPRIETARIO:xxx-yyy-zzzzzz

  • codiceRegione: xxx;
  • codiceAsl: yyy;
  • codiceSSA: zzzzzzz;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le credenziali (titolare o legale rappresentante)
Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura? 

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Come va trasmesso un documento attestante una spesa pagata sia in contanti che in modo tracciato?

Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).

Se il pagamento viene effettuato con assegno, la data da indicare sulla registrazione è quella che compare sull’assegno o quella in cui avviene l’accredito in banca?

Il criterio di cassa prevede che, in caso di pagamento della fattura a mezzo assegno,” rileva la data in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del ricevente, coincidente con la materiale consegna del medesimo”, quindi quando viene consegnato l’assegno.

Quale data occorre considerare per la trasmissione dei dati?

bisogna tenere conto della data di avvenuto pagamento a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente.

In quali casi il paziente potrebbe opporsi alla trasmissione?

Al professionista sanitario non è dato conoscere i motivi dell’opposizione ma si consiglia, anche se non previsto dalla legge di annotare sulla fattura emessa la dicitura “Il paziente si oppone alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art.3 del D.M. 31.7.2015” e farla firmare dal paziente. Il professionista dovrà comunque caricare la fattura sul STS senza i dati del paziente.

Nell’inserimento dei dati della fattura sul Sistema Tessera Sanitaria come devono essere indicati importo e marca da bollo?

Se il cliente/paziente paga la marca da bollo, questa spesa rientra nella detrazione e andrà scorporata nell’immissione dati della stessa registrazione: N1 per la marca da bollo, N2.2 oppure N4 per il servizio (N2.2 per regime forfettario, N4 per regime ordinario).

In sede di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ci si è accorti di non aver comunicato l’importo comprensivo della marca da bollo di € 2,00. Sono previste delle indicazioni operative in caso di omessa comunicazione dell’imposta di Bollo, in termini di sanzioni ed eventuali modalità di rettifica delle comunicazioni stesse?

Si può tranquillamente rimediare in questo modo: rientrare con le credenziali nella piattaforma, cliccare Gestione Spese Sanitarie (anziché Inserimento Spese Sanitarie), ricercare il documento attraverso la data della fattura, selezionare il documento, cliccare su Modifica, operare le correzioni, dare Conferma. Il sistema genererà un nuovo n° di protocollo che consigliamo di conservare.

Perché occorre trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

La Comunicazione pese sanitarie è un adempimento introdotto dall’articolo 3, comma 3 del DLgs n 175/2014, norma secondo la quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative a tali spese; informazioni che saranno utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria per rendere disponibili ai contribuenti i propri modelli 730 e redditi PF precompilati.

Chi deve trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sono: strutture sanitarie, farmacie e parafarmacie, medici chirurghi e odontoiatri, professionisti sanitari. E’ possibile delegare un soggetto terzo (Intermediario) alla trasmissione dei dati

Cosa comporta la mancata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria?

L’art 3, comma 5-bis del DLgs n 175/2014 prevede in caso di omissione, ritardo o errato invio una sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza; se la comunicazione viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con massimo di euro 20.000.

Quali fatture devono essere registrate nel sistema Tessera Sanitaria?

Solo quelle cartacee, ovvero quelle a persone fisiche (privati).